ART. 1 – Denominazione e sede. È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “Appennino Ecosistema” con sede nel territorio comunale della città di L’Aquila.
ART. 2 – Statuto. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto della legge e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 3 – Efficacia, modificazione e interpretazione dello Statuto. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell’attività dell’Associazione stessa. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea adottata con la presenza di almeno metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo statuto è interpretato secondo le regole previste per l’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
ART. 4 – Finalità dell’Associazione. Attività. L’Associazione, nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue i seguenti obiettivi, senza finalità di lucro:
1. assicurare la protezione degli ecosistemi e delle specie montane, con priorità assoluta rispetto alle attività umane nelle aree protette (a livello europeo, nazionale e regionale), utilizzando le migliori conoscenze scientifiche nel campo della ricerca ecologica;
2. ribaltare l’attuale modello di gestione del territorio basato sul concetto di “riserve” protette in un territorio ampio e mal gestito, per affermare un nuovo modello di gestione razionale e integrata di tutto il territorio;
3. lanciare un grande piano di restauro ambientale e risanamento di tutto il territorio, per aumentarne resistenza e resilienza;
4. promuovere l’applicazione di un nuovo modello di gestione del territorio partendo dall’area Appenninica.
Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la formazione ed educazione culturale e scientifica, l’adozione di metodi partecipativi sui temi sopraccitati, la sensibilizzazione e la comunicazione sulle tematiche ambientali, la ricerca scientifica nel campo della tutela dell’ambiente, la gestione diretta di aree di interesse naturalistico, eventuali consulenze tecnico-scientifiche, la tutela giuridica e giudiziaria dell’ambiente, la proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi e progetti coerenti con le finalità qui espresse.
L’Associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
ART. 5 – Ambito di attuazione delle finalità. L’Associazione opera principalmente nell’area montana degli Appennini Centrali, dai Sibillini al Matese, nel territorio delle Regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.
ART. 6 – Soci. Ammissione, diritti, doveri, esclusione. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità della stessa. L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Assemblea, su domanda scritta del richiedente. Sono esentati dall’obbligo di domanda scritta i soci che avranno aderito all’Associazione in sede di Assemblea costituente. I soci hanno il diritto di eleggere il Presidente e il Direttore dell’Associazione. Hanno diritto di essere informati sulle attività della stessa e di controllare l’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’Associazione stessa o dalla legge. I soci devono comportarsi con spirito di solidarietà, correttezza e buona fede. Il socio che contravviene ai doveri o alle finalità dell’Associazione stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione stessa. Tale esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta diritti sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi dovuti ad alcun titolo.
ART. 7 – Organi. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Direttore, il Tesoriere, il Consiglio scientifico. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.
L’Assemblea dei soci. L’Assemblea è formata dai soci ed elegge tra gli aderenti all’Associazione stessa il Presidente e il Direttore, discute e delibera, a maggioranza dei voti dei presenti, sulle attività da svolgere. È presieduta dal Presidente o da un suo delegato. Si riunisce di regola una volta ogni quattro mesi e, in sessione annuale, almeno una volta all’anno. L’Assemblea è convocata dal Presidente, o dai due terzi degli aderenti, con avviso scritto, anche via e-mail, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione. L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Direttore. Il verbale è conservato nella sede dell’Associazione e ciascun aderente ha il diritto di consultarlo e di trarne copia. L’Assemblea nomina, su indicazione del Presidente, il Direttore e il Tesoriere.
Il Presidente. Il Presidente rappresenta l’Associazione, può esprimersi in suo nome e compie tutti gli atti che impegnano la stessa, sulla base delle decisioni dell’Assemblea. Il Presidente è eletto dall’Assemblea in sessione annuale tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Nel caso di sue dimissioni, il Direttore indice al più presto possibile una Assemblea per la nomina di un nuovo Presidente. Dura in carica tre anni. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’Assemblea in sessione annuale. Ove il Presidente non provveda, l’Assemblea potrà essere convocata dal Direttore o da almeno la metà degli aderenti. In caso di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare il Direttore a sostituirlo provvisoriamente nelle sue funzioni.
Il Direttore. Il Direttore, in collaborazione e secondo le direttive del Presidente, cura tutta l’attività corrente dell’Associazione. Il Direttore è eletto dall’Assemblea in sessione annuale tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Nel caso di sue dimissioni, il Presidente indice al più presto possibile una Assemblea per la nomina di un nuovo Direttore. Dura in carica un anno. Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato, il Presidente convoca l’Assemblea in sessione annuale. Ove il Presidente non provveda, l’Assemblea potrà essere convocata da almeno la metà degli aderenti.
ART. 8 – Il Consiglio scientifico. L’Associazione si avvale di un Consiglio scientifico, composto da studiosi impegnati nella ricerca ecologica e nella conservazione della natura, disposti a condividere le loro conoscenze scientifiche per perseguire i fini istituzionali dell’Associazione. I componenti il Consiglio, dopo loro accettazione su proposta del Direttore, sono approvati dall’Assemblea. Il Direttore aggiorna costantemente i componenti del Consiglio sulle attività dell’Associazione, richiedendo loro pareri scientifici sulle questioni di maggiore rilievo. I componenti del Consiglio non possono comunque agire a nome dell’Associazione.
ART. 9 – Durata. La durata dell’Associazione è stabilita fino al 2030. L’Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.
ART. 10 – Scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con una maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
ART. 11 – Per quanto non previsto dal presente statuto, immediatamente in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell’Assemblea, vigono le disposizioni legislative in materia.