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Appennino Ecosistema denuncia la Regione alla Commissione Europea per danni permanenti ad habitat prioritario

Parco nazionale della Majella: Appennino Ecosistema denuncia la Regione alla Commissione Europea per danni permanenti ad habitat prioritario dell’Unione Europea

A due mesi dalla denuncia di Appennino Ecosistema, i gravissimi danni alle faggete sono ora formalmente all’attenzione della Commissione Europea.

L’Aquila, Date 14/02/2019. Appennino Ecosistema ha inviato stamane una formale denuncia per violazione del diritto dell’Unione Europea alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, nella quale si contesta alla Regione Abruzzo di aver violato l’art. 6, c. 4, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, per aver autorizzato il taglio forestale (con Determinazione n. DPD025/169 del 10/09/2018) senza la necessaria dichiarazione di incidenza non significativa, nonostante la presenza di un habitat prioritario, in area del SIC IT7140203 “Maiella” e della ZPS IT7140129 “Parco Nazionale della Maiella”. La Commissione approfondirà ora la questione, esponendo l’Italia alla possibilità dell’apertura dell’ennesima procedura d’infrazione per violazione delle normative europee in campo ambientale.
La formalizzazione della denuncia era stata richiesta direttamente dalla Commissione Europea, dopo l’esposto di Appennino Ecosistema del 27 novembre scorso alla Procura della Repubblica di Sulmona, ai Carabinieri e al Ministero dell’Ambiente sui gravissimi danni riscontrati all’ecosistema forestale in piena Zona B del Parco nazionale della Majella. Il 3 dicembre scorso il Ministero dell’Ambiente aveva poi formalmente chiesto di “riscontrare le osservazioni” di Appennino Ecosistema al Parco e ai Carabinieri e il 18 dicembre l’Ente Parco aveva fornito la documentazione richiesta sui lavori connessi ad un cantiere forestale di grandi dimensioni per scopi commerciali, in località Fonte Romana/Difesa di Pacentro (Pacentro – AQ), con una relazione del proprio Ufficio Forestale che confermava i gravi danni al suolo e all’ecosistema di un’ampia area con superficie pari a circa 12 ettari, qualificandoli come “danno permanente all’habitat prioritario”. Il ripetuto transito dei trattori utilizzati per l’esbosco del legname sul delicato suolo forestale ha prodotto una devastazione senza precedenti in una delle aree più intatte del Parco nazionale. E tutto ciò a pochi passi dalla Strada Provinciale n. 54 “Frentana”, sotto gli occhi degli addetti all’Ente Parco e dei Carabinieri Forestali che hanno il compito di controllare il territorio del Parco.
Appennino Ecosistema aveva poi inviato, il 27 dicembre, un seguito al precedente esposto, nel quale evidenziava che la relazione dell’Ente Parco, oltre a confermare la violazione delle numerose norme già citate nell’esposto (codice penale, art. 452-quinquies, art. 733-bis e art. 635, L. n. 394/1991, art. 6, c. 3, art. 11, c. 3 e art. 30, c. 1), apriva la possibilità di contestare all’impresa boschiva la più grave violazione dell’ art. 452-bis del codice penale, uno dei cosiddetti “delitti ambientali” recentemente introdotti nel codice, che punisce  con la reclusione fino a 6 anni e con la multa fino a 100.000 € “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.
Nella stessa nota, Appennino Ecosistema evidenziava come l’autorizzazione rilasciata dalla Regione all’impresa boschiva fosse da ritenersi palesemente illegittima, in quanto non conteneva la necessaria dichiarazione di incidenza ambientale non significativa del progetto di taglio, che spetta alla Regione stessa. I lavori sono stati quindi eseguiti in mancanza della relativa autorizzazione prevista dalla Direttiva habitat dell’Unione Europea e dal DPR n. 120/2013, configurandosi così il reato previsto dal Codice del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004, art. 181 c. 1), con le sanzioni previste dalla legge urbanistica (L. n. 47/1985, art. 20).
Si evidenziava anche che nello stesso “progetto esecutivo di taglio e valutazione di incidenza ambientale”, redatto da un dottore forestale senza alcuna partecipazione di biologi o naturalisti, viene accertata una “limitata criticità per flora e fauna”, dichiarando poi unilateralmente (ed impropriamente) che l’intervento “non inciderà negativamente” sulle aree della Rete Natura 2000. Ragionevolmente, le criticità accertate per la flora e la fauna non potevano quindi far escludere possibili incidenze negative su queste componenti fondamentali dell’ecosistema e quindi sull’habitat prioritario. Nessuno avrebbe potuto quindi autorizzare l’esecuzione del progetto dichiarandone la sua incidenza ambientale non significativa, senza almeno richiedere un approfondimento dello Studio con la collaborazione di figure professionali qualificate nel settore ecologico, anche perché la procedura autorizzativa prevista dall’art. 6, c. 4 della Dir. 92/43/CEE (e dal relativo art. 5, c. 10 del D.P.R. n. 357/1997, come modificato dal D.P.R. n. 120/2003)  nel caso di incidenza significativa su habitat o specie indicati come “prioritari” negli Allegati I e II alla Direttiva UE Habitat è particolarmente aggravata, poiché per autorizzare la realizzazione del progetto possono essere addotte soltanto “considerazioni connesse alla salute dell’uomo ed alla sicurezza pubblica” o anche, ma in questo caso previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione Europea, “altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”, situazioni chiaramente al di fuori delle motivazioni dell’intervento in corso.
Nella nota, Appennino Ecosistema evidenziava infine come le prescrizioni fornite dall’Ente del Parco nazionale della Majella e dalla Regione all’impresa boschiva apparissero irragionevoli e contraddittorie: queste imponevano infatti all’impresa boschiva la sospensione dei lavori nel periodo marzo-giugno (Ente Parco 02/07/2018) e in quello ottobre-novembre (Regione 10/09/2018), arco temporale successivamente modificato in luglio-settembre (Regione 20/09/2018). Si consideri che il periodo nel quale si sono verificati i fatti in esame coincide proprio nel mese di novembre, che nel 2018 è stato caratterizzato da precipitazioni frequenti ed intense che hanno reso l’ecosistema ancor più sensibile agli interventi che lo hanno poi irreparabilmente danneggiato.


Parco nazionale della Majella: gravissimi danni alle faggete

Parco nazionale della Majella: gravissimi danni alle faggete con agrifoglio, habitat prioritario dell’Unione Europea

Appennino Ecosistema denuncia alla Procura, ai Carabinieri e al Ministero dell’Ambiente i danneggiamenti in corso nel cuore del Parco nell’ambito di un imponente cantiere forestale per scopi commerciali

L’Aquila, 27/11/2018. Un esposto di Appennino Ecosistema alla Procura della Repubblica di Sulmona, ai Carabinieri e al Ministero dell’Ambiente è stato presentato stamattina sui gravissimi danni riscontrati all’ecosistema forestale in piena Zona B del Parco nazionale della Majella, tuttora in corso di attuazione a causa dei lavori connessi ad un cantiere forestale di grandi dimensioni per scopi commerciali, in località Fonte Romana/Difesa di Pacentro (Pacentro – AQ). Gravi danni al suolo, alle piante erbacee ed in generale all’ecosistema di un’ampia area con superficie pari a circa 20 ettari. In alcuni casi (come in quello rappresentato nella carta topografica riportata sotto) vi sono state realizzate vere e proprie piste per il transito dei trattori, con sbancamento delle relative scarpate, di lunghezza pari a circa 300 m, larghezza di 3-5 metri e scarpate alte da 30 a 150 cm. Sono stati anche osservati danni diretti agli alberi di agrifoglio (Ilex aquifolium), come dimostrato dalla documentazione fotografica fornita (tutte le fotografie ad alta risoluzione sono liberamente scaricabili qui sotto). Il ripetuto transito dei trattori per l’esbosco del legname sul delicato suolo forestale (reso ancor più fragile dalle correnti condizioni meteorologiche che hanno determinato un’elevata presenza di acqua) ha prodotto una devastazione senza precedenti, in una delle aree più intatte del Parco nazionale. E tutto ciò a pochi passi dalla Strada Provinciale n. 54 “Frentana”, sotto gli occhi degli addetti all’Ente Parco e dei Carabinieri Forestali che hanno il compito di controllare il territorio del Parco.
L’ecosistema forestale colpito corrisponde all’habitat prioritario protetto dalla Direttiva dell’Unione Europea 92/43/CEE Habitat n. 9210* (Faggete appenniniche con tasso e agrifoglio), che si trova già in stato di conservazione “inadeguato” in base al Rapporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e le Ricerche Ambientali (ISPRA) n. 194/2014. Nel caso di habitat prioritari, cioè a massima protezione europea, è possibile realizzare interventi soltanto in base a “considerazioni connesse alla salute dell’uomo ed alla sicurezza pubblica” o anche, ma in questo caso previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione Europea, “per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”. Come avranno fatto allora l’Amministrazione Comunale di Pacentro, con relativo parere dell’Ente del Parco Nazionale della Majella e della Regione Abruzzo, a rilasciare la dichiarazione di incidenza ambientale non significativa? Se tale “autorizzazione” esiste, è da ritenersi palesemente illegittima, come pure un eventuale “nulla osta” rilasciato dall’Ente Parco.
L’Associazione Appennino Ecosistema ha chiesto alle Autorità di “esperire gli accertamenti del caso, promuovere le doverose azioni necessarie al fine di interrompere le condotte illecite e perseguire penalmente i responsabili per le condotte attuate e per i fatti esposti”.
Nell’esposto appena presentato, Appennino Ecosistema ipotizza la violazione di numerose normative poste direttamente a tutela delle aree protette a livello europeo e nazionale, tra le quali gli articoli del codice penale 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) e 452-quinquies (delitti colposi contro l’ambiente, che punisce fatti colposi dai quali possa derivare anche solo il pericolo di una compromissione o di un deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna) e gli articoli 6 e 11 della Legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette, divieto di qualsiasi condotta che possa incidere “sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici”, divieto di tutte “le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”.
Appennino Ecosistema, nell’esposto presentato, sottolinea che le norme previste dalla Legge quadro sulle aree protette come “norme di salvaguardia” devono essere applicate, in quanto il Regolamento del Parco non è ancora vigente, e che pertanto eventuali nulla osta rilasciati dall’Ente Parco sono illegittimi.